Con sentenza del 18 gennaio 2024 (numero C‑218/22) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale (articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95) che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà“.
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