La  Corte di cassazione con sentenza n. 11665 dell’11 aprile 2022 ha stabilito non solo il risarcimento ma anche la reintegra del lavoratore licenziato per aver commesso una negligenza lieve. Negligenza che, in base al contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, sarebbe sanzionata esclusivamente con misure sanzionatorie “conservative”.

Ha affermato la Cassazione che «in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’articolo 18 commi 4 e 5 della legge 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla l. n. 92/2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo».