Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8627 – Rientra nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, l’attività di vestizione/svestizione degli infermieri, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno

In linea con l’orientamento largamente dominante, la Cassazione, con ordinanza del 7 maggio u.s. ribadisce il principio per cui l’attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria; costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’AUSL.